Cronaca

Dall'8 dicembre al 15 gennaio 2022, mascherine obbligatorie all'aperto

Sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 1000 euro.

Dall'8 dicembre al 15 gennaio 2022, mascherine obbligatorie all'aperto
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Una voce che girava da alcuni giorni riguardava l'uso delle mascherine anche all'aperto, come in tante altre città come Novara, adesso anche il sindaco di Vercelli ha emesso l'ordinanza dell'obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza personale a partire da domani, mercoledì 8 dicembre fini al 15 gennaio 2022. L'obbligo riguarda le zone comprese nella cerchia dei viali e anche zone fuori da questa con manifestazioni e mercati.

L'ordinanza

Dal giorno 8 dicembre 2021 al giorno 15 gennaio 2022, dalle ore 00:00 alle ore 24:00, è fatto
obbligo di indossare, anche all’aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nei seguenti
luoghi:
nel centro storico cittadino costituito dall’area territoriale ricompresa all’interno della
cosiddetta “cerchia dei viali” (area ricompresa all’interno del perimetro delle seguenti vie e
piazze, che si intendono interamente ricomprese nel perimetro stesso: viale Garibaldi, piazza
Pajetta, largo D’Azzo, via XX Settembre, corso De Gregori, piazza Solferino, corso Palestro,
corso Italia, piazza S. Eusebio, viale Locarni, piazza Roma);
nelle AREE MERCATALI non ricadenti nel centro storico, in orario di esercizio
dell’attività commerciale su area pubblica;
in ogni ALTRA AREA DI AFFLUENZA O DI ELEVATA FREQUENTAZIONE
individuabile sul territorio cittadino (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: feste di via,
pista di pattinaggio, cortei e manifestazioni, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, scuole,
stadi, ecc.).
2. ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPCM 2 marzo 2021 e successive proroghe, sono esentati
dall’obbligo di cui al precedente punto 1.:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza
interpersonale con le altre persone;

Sanzioni

La violazione delle disposizione di cui alla presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto
costituisca reato, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una
somma da € 400,00 a € 1000,00, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito,
con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35.

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