Covid-19: occorre chiarezza sulle norme di sanificazione
Ripartire in sicurezza ma in che modo?
Il Presidente Confartigianato Imprese Piemonte, Giorgio Felici, denuncia una situazione caotica che rischia di danneggiare le imprese di pulizia: “Le norme attuali per la sanificazione degli ambienti confinati, anziché produrre benefici generano confusione, rischiando di vanificare gli effetti del credito d’imposta e sottraendo lavoro alle imprese di pulizia”.
La ripartenza delle attività produttive dopo il lockdown ha imposto, come noto, interventi di pulizia e disinfezione degli ambienti confinati, sia per prevenire il rischio di contagio, sia per sanificare i locali ove si sono verificati casi di covid-19.
Un ruolo fondamentale
Il ruolo delle imprese di pulizia appare quindi fondamentale per garantire condizioni di sicurezza all’operatività di imprese, negozi e abitazioni. “Ma un uso improprio dei termini utilizzati dai vari provvedimenti governativi – afferma il Presidente di Confartigianato Imprese Piemonte, Giorgio Felici – rischia di creare confusione tra le imprese professionali della pulizia e di vanificare lo strumento del credito d’imposta studiato apposta per incentivare gli interventi di pulizia e disinfezione”.
Rischio per le imprese di pulizia
“Il problema – evidenzia Felici – sta proprio nell’uso scorretto del termine “sanificazione” nei vari documenti del Ministero della Salute e nei vari Protocolli anti-contagio da Covid-19, termine che essendo usato in luogo dei termini di “pulizia e disinfezione” – che appunto descrivono la sanificazione quali operazioni necessarie e sufficienti ai fini dell'eliminazione del Covíd-19 - inducono molte aziende, clienti delle imprese di pulizia, a ritenere che occorra rivolgersi unicamente a imprese che abbiano in visura camerale la lettera "e" di cui al DM 274 del 7/07/1997 articolo 1, vale a dire le imprese abilitate alla sanificazione. Scelta che è influenzata anche dal timore di perdere il credito d’imposta previsto dall'articolo 125 del DL 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
“Permanendo questa situazione – prosegue Felici – si rischia di mettere fuori mercato buona parte delle imprese di pulizia che tuttavia hanno i requisiti e le qualifiche per intervenire in maniera accurata sulla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro dal rischio di contagio. Inoltre, tale situazione rischia anche di rendere nei fatti inapplicabili i Protocolli anti contagio Covid-19 in quanto le aziende che hanno necessità degli interventi di pulizia e disinfezione hanno difficoltà a trovare l’impresa a cui rivolgersi poiché la stragrande maggioranza delle aziende che operano in questo mercato sono imprese di pulizia e disinfezione (circa il 90%), mentre le imprese abilitate alla sanificazione rappresentano una quota inferiore al 10%".
In attesa di risposta
“Abbiamo chiesto – conclude Felici – al Ministero della Salute un intervento chiarificatore che dica sostanzialmente che gli interventi di contrasto e di contenimento alla diffusione del Covid-19 sono svolti da imprese di pulizia in possesso delle abilitazioni riconducibili alla lettere "a" e "b" del DM 274/97 (pulizia e disinfezione). Ora attendiamo una risposta formale”.