LAVORO: Ecco chi ha diritto alla Cassa Integrazione in deroga

I sindacati ricordano le tipologie coperte dall'accordo con la Regione

LAVORO: Ecco chi ha diritto alla Cassa Integrazione in deroga
Pubblicato:
Aggiornato:

I sindacati ricordano le tipologie coperte dall'accordo con la Regione

Nel dicembre 2016 è stato sottoscritto un accordo tra CGIL, CISL e UIL e la Regione Piemonte per l’estensione degli ammortizzatori in deroga. Ora la triplice sindacale ha inviato un vademecum che riporta le tipologie di disoccupati che potrebbero avere diritto a un ulteriore periodo di sostegno al reddito. Riportiamo quanto comunicato.

Le casistiche per avere diritto a un ulteriore sostegno al reddito sono:

- Indennità di mobilità per un periodo di 4 mesi. Riguarda i lavoratori che al momento della presentazione della domanda siano in stato di disoccupazione, indipendentemente dall’età anagrafica e che abbiano maturato nell’ultimo rapporto di lavoro 12 mesi con la stessa azienda ed abbiano esaurito nel 2016 un precedente trattamento di disoccupazione.

Per coloro che provengano da contratti a termine o di somministrazione l’anzianità viene determinata cumulando tutti i periodi di lavoro svolti negli ultimi 24 mesi rispettivamente presso una stessa impresa ovvero alle dipendenze di una stessa agenzia di somministrazione.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, sarà data priorità a coloro che hanno terminato da più tempo l'ammortizzatore ordinario precedente.

Tempi di presentazione della domanda: Il termine è di 60 giorni a partire dal 5 dicembre per coloro che abbiano terminato il precedente trattamento ordinario tra il 31 dicembre 2015 ed il 5 dicembre 2016. Per coloro che terminano la prestazione ordinaria tra il 6 dicembre 2016 ed il 30 dicembre 2016, la scadenza dei 60 giorni decorre dalla data di conclusione della precedente prestazione.

- Cassa integrazione in deroga (cigd) - In generale, la cassa in deroga potrà ancora essere riconosciuta alle imprese fino a 5 dipendenti che abbiano già esaurito i tre mesi di cassa previsti per l’annualità 2016 oppure alle imprese in cessazione d’attività parziale o totale. In entrambi i casi potrà essere riconosciuta per un massimo di 60 giorni continuativi con inizio non oltre il 31 dicembre 2016.

I patronati dei tre sindacati sono a disposizione per chiarimenti e consigli.

Seguici sui nostri canali