Valido dal 21 al 25 marzo

Le nuove restrizioni: ecco quali sono

Limitate alle immediate vicinanze di casa e in solitudine le attività motorie.

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Tutto sommato sono meno draconiane di quello che si poteva pensare le norme che sono state aggiunte alle restrizioni già esistenti con il decreto del Ministero della Salute approvato nel tardo pomeriggio di venerdì 20 marzo. Ma soprattutto durano solo pochi giorni, fino al 25 marzo. Non è una buona notizia perché poi con ogni probabilità l'asticella dei divieti si alzerà. In sostanza si può andare a correre, basta farlo da soli e nelle immediate vicinanze di casa (no giro dei viali se non ci abitate). Sono chiusi al pubblico i parchi e le aree verdi.

C'è poi una serie di stop alla vendita di alimenti nelle stazioni ferroviarie e similari. Il comma d del primo articolo, curiosamente, vieta spostamenti dall'abitazione principale verso altre residenze. Ma se c'è già il divieto di muoversi senza un giustificato motivo suona un po' strano. Evidentemente c'era una "falla" nel precedente impianto.

Il Decreto

Art. 1
(Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le ulteriori seguenti misure:
a) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;

b) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asportoda consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

d) nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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