Cronaca

Spari ad Arborio: si temeva un delitto ma era un anziano che ha preso a fucilate una nutria

Un 78enne è stato denunciato per esplosioni pericolose perché i colpi avrebbero potuto ferire dei passanti.

Spari ad Arborio: si temeva un delitto ma era un anziano che ha preso a fucilate una nutria
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In una via del centro di Arborio, l'altro pomeriggio, si era subito pensato a un delitto o comunque ad una tragedia perché da un'abitazione del paese erano stati distintamente diversi colpi d'arma da fuoco. I vicini si sono preoccupati che fosse stato commesso un grave delitto o un gesto insano da parte degli anziani dimoranti, hanno immediatamente segnalato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione.

Aveva sparato a una nutria senza colpirla!

I militari, si può capire con che stato d'animo, si sono portati subito presso l’abitazione e qui hanno scoperto che l’anziano proprietario, un 78 enne pensionato, aveva utilizzato un proprio fucile da caccia, regolarmente detenuto, per sparare ad una nutria che aveva sorpreso nel giardino di casa, senza peraltro riuscire a colpirla!

L’arma veniva è stata sequestrata e l’anziano è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vercelli per esplosioni pericolose, in quanto la traiettoria del colpo era diretta verso altre abitazioni, con il rischio di ferire dei passanti.

L'iter per detenere armi da fuoco

La detenzione di armi da parte di persone anziane o sofferenti di gravi patologie invalidanti, a seguito di ripetuti tragici eventi, ha portato il legislatore a promulgare il decreto legislativo n. 121 del 29 settembre 2013 che ha introdotto diverse novità in tema di controlli per l'acquisizione e la detenzione di armi (bianche, da sparo o da fuoco). L’iter giuridico imposto dalla legge ai detentori di armi ed alle FF.PP. deputate al controllo, veniva così riassunto:

  1. entro il 4 maggio del 2015 chi deteneva armi doveva presentare il certificato medico di idoneità psicofisica alla detenzione; in pratica lo stesso certificato richiesto per il rilascio del nulla osta all'acquisto, previsto dall'art. 35 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza:
  2. la certificazione doveva attestare che il richiedente non fosse affetto da malattie mentali oppure patologie che ne diminuivano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere ovvero non risultasse assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti e psicotrope oppure di abusare di alcol;
  3. il certificato medico in questione era rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario (attualmente Asl) o da un medico militare.
  4. erano esentati dall'obbligo di presentazione coloro che nei sei anni antecedenti l'entrata in vigore del decreto, avessero già consegnato il certificato al momento della richiesta di una licenza di porto d'armi o di un nulla osta all'acquisto di armi:
  5. le persone che entro la data di scadenza non avessero provveduto a consegnare il certificato agli uffici di Polizia o Carabinieri che avevano ricevuto le denunce di detenzione, avrebbero ricevuto una diffida per la presentazione del certificato stesso. Se nei successivi 30 giorni la certificazione fosse stata presentata, sarebbe stato avviato il procedimento finalizzato al divieto di detenzione;
  6. Il richiedente, sottoponendosi agli accertamenti, era tenuto a presentare un certificato anamnestico, rilasciato dal medico di fiducia, di data non anteriore a tre mesi;
  7. Il medico accertatore poteva richiedere, ove ritenuto necessario, ulteriori specifici esami o visite specialistiche, che dovevano essere effettuati presso strutture pubbliche.

Le modifiche del 2018

Con il Decreto Legislativo nr.104 del 10/08/2018, in attuazione di specifica direttiva comunitaria, sono state apportate alcune modifiche alla citata norme in materia di armi. In particolare:

  1. è stato previsto l’obbligo di presentare ogni cinque anni un certificato medico attestante i prescritti requisiti di coloro che detengono le armi, anche in collezione. Tale certificato medico poteva essere rilasciato dal settore medico-legale delle ASL, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio e da esso doveva risultare che il soggetto detentore di armi non era affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuivano anche temporaneamente la capacità d’intendere e di volere.;
  2. la certificazione medica doveva essere presentata all’ufficio locale di pubblica sicurezza (Commissariato di P.S. competente in base alla residenza dell’interessato) o, in assenza, al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri.;
  3. nella fase di prima applicazione della nuova normativa - entrata in vigore il 14 settembre 2018 -  ai suddetti detentori di armi, è stato concesso un anno di tempo per produrre tale certificato medico. Allo scadere dell’anno, pertanto (14 settembre 2019), gli Uffici di P.S. hanno provveduto a diffidare formalmente i singoli interessati, affinché ottemperassero alla produzione della certificazione entro i successivi 60 giorni, decorsi i quali, in mancanza di tale presentazione, le armi dovevano essere ritirate cautelarmente dalle Forze di Polizia ex art. 39 T.u.l.p.s., e trasmessi gli atti al Prefetto per la successiva emissione del divieto detenzione armi.

L’anziano, alla luce di quanto occorso, è stato segnalato alla Prefettura per la revoca del titolo autorizzatorio della detenzione di armi.

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