Disposizioni del Prefetto

Ordinanza: no vendita alcol durante le partite della Pro

Vale per tutti gli incontri amichevoli comprese.

Ordinanza: no vendita alcol durante le partite della Pro
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Il Prefetto ha emanato l'ordinanza per  divieto di somministrazione, vendita e consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore a 0,5%, per la stagione calcistica 2020/2021, nelle partite che verranno disputate dalla Pro Vercelli allo stadio "Piola".

Durante la stagione calcistica 2020/2021, all’interno dello stadio “Silvio Piola” di Vercelli, sono vietate l’introduzione, la somministrazione, la vendita per asporto e la cessione, anche a titolo gratuito, ed il consumo di bevande alcoliche con gradazione volumetrica superiore a 0,5%.

Il medesimo divieto vale, escluso quello per il consumo, nei confronti di bevande non alcoliche contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica e involucri di cartone o tetrapack. La vendita di bevande non alcoliche sarà pertanto consentita, esclusivamente, in bicchieri di carta o plastica leggera.

Area urbana soggetta a divieto

I divieti relativi alle bevande alcoliche, ivi compreso il consumo, e le modalità di mescita delle bevande non alcoliche previsti nel precedente punto 1) trovano applicazione, a partire dalle due ore antecedenti la partita e fino un’ora dopo il termine dell’incontro, anche nelle aree immediatamente adiacenti lo stadio. Il medesimo divieto opera anche per gli esercizi in forma fissa e ambulante, i circoli privati, i punti vendita della grande distribuzione, i mercati comunali, ubicati nell’area urbana ricompresa nel perimetro costituito dalle seguenti strade e/o piazze della Città di Vercelli: Piazza Solferino, Viale Rimembranza, Via Benadir, Via Derna, Piazza Cesare Battisti, Via Giovine Italia, Largo d’Azzo, Via XX Settembre, Corso De Gregori.

Esclusi dai divieti

Sono esclusi dai divieti indicati nel precedente punto 2) gli esercizi di ristorazione per quanto concerne la somministrazione di bevande, che dovrà essere comunque moderata ove riguardi soggetti interessati alla manifestazione, effettuata al tavolo congiuntamente ai pasti; è comunque vietato, nelle fasce orarie d’interesse, a tutti i soggetti interessati alla manifestazione, di consumare e di detenere, a qualsiasi titolo, i prodotti di cui ai punti precedenti.
Il Questore di Vercelli è incaricato della notifica e dell’esecuzione della presente ordinanza, la quale viene altresì trasmessa, per le medesime finalità e per la completa intelligibilità, al Comando Polizia Municipale di Vercelli, nonché alle Associazioni di categoria. Del contenuto del presente provvedimento è data notizia anche attraverso gli organi di informazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di PS cureranno la vigilanza sull’ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.